[1]Decisioni e lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art343 · fonte su Normattiva