[1]Attuazione della collaborazione

[2]1. La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalita' tali da permettere di accertarne l'autenticita'. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere:

  • A)il nome dell'Autorita' competente richiedente;
  • B)il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza;
  • C)i dettagli del caso;
  • D)una descrizione dell'assistenza richiesta;
  • E)lo scopo e i motivi della richiesta;
  • F)eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art5 · fonte su Normattiva