[1]Attuazione della collaborazione
[2]1. La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalita' tali da permettere di accertarne l'autenticita'. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere:
- A)il nome dell'Autorita' competente richiedente;
- B)il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza;
- C)i dettagli del caso;
- D)una descrizione dell'assistenza richiesta;
- E)lo scopo e i motivi della richiesta;
- F)eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione della richiesta.
Testo vigente dal 1 ottobre 2025
