• 1)Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove e' stato commesso nonche' la sua qualificazione giuridica. Trasmette ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione provvisoria gia' subita e sulle riduzioni di pena gia' concesse, nonche' sulla personalita' del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna.
  • 2)Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art17 · fonte su Normattiva