Art. 7 (Trattato trasferimento persone condannate)
[1]di Informazioni e Documenti a Sostegno
[2]1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette:
- a)informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
- b)informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti;
- c)informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
- d)informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
- e)copia della sentenza;
- f)copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
- g)una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
- h)la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato;
- i)la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
- j)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette:
- a)una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
- b)una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione;
- c)una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
- d)la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformita' alle disposizioni del presente Trattato;
- e)se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire;
- f)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione. 4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
Testo vigente dal 9 maggio 2022
