Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei due Stati Parte:

  • 1)se la richiesta di trasferimento e' relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne e' stata inflitta una in questo Stato, e' stata eseguita o e' prescritta;
  • 2)se la condanna e' stata pronunciata per un reato puramente militare.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art6 · fonte su Normattiva