Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei due Stati Parte:
- 1)se la richiesta di trasferimento e' relativa ad una pena inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne e' stata inflitta una in questo Stato, e' stata eseguita o e' prescritta;
- 2)se la condanna e' stata pronunciata per un reato puramente militare.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
