Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato da uno dei due Stati parte:

  • 1)se le autorita' competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti che hanno avviato per gli stessi fatti;
  • 2)se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un procedimento nello Stato di esecuzione;
  • 3)se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene pecuniarie di ogni genere a suo carico;
  • 4)se la persona condannata possiede anche la nazionalita' dello Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei fatti che hanno dato luogo alla condanna;
  • 5)se il massimo della pena privativa della liberta' prevista dalla legge dello Stato di esecuzione e' fortemente inferiore alla pena privativa della liberta' inflitta nello Stato di condanna.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art7 · fonte su Normattiva