- 1)La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'eta' o dello stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo rappresentante. La procedura da seguire in materia e' disciplinata dal diritto dello Stato di condanna.
- 2)Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua richiesta, la possibilita' di verificare, tramite l'intermediario di un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
