Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 17 saranno realizzate dai due Paesi su base di reciprocita' e nei limiti della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 3 marzo 2015
