Ciascuna Parte Contraente facilitera', ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno ed il ritorno delle persone dell'altra Parte Contraente, nonche' l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei programmi o degli scambi in conformita' al presente accordo.
Testo vigente dal 3 marzo 2015
