1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non puo' essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorita' italiane, al termine delle procedure eseguite in conformita' alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. 2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonche' alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile. 3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art9 · fonte su Normattiva