1. Ogni Parte Contraente fara' in modo che allorche' un conduttore agricolo cessa la sua attivita' agricola per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa stabilira', tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze, beneficino di misure appropriate. Tali misure comprenderanno:
- a)la messa a disposizione di facilitazioni in vista di permettere loro di intraprendere una nuova attivita', di preferenza nella loro regione, in special modo facilitazioni per l'orientamento, la formazione e il riadattamento professionali;
- b)il versamento di sussidi temporanei al fine di consentire la preparazione per un'altra attivita';
- c)il mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione in materia di previdenza sociale;
- d)il versamento d'indennita' eque o di premi adeguati a un conduttore agricolo che, per ragioni di eta', ha difficolta' ad intraprendere un'altra attivita', e a condizione che la cessazione dell'attivita' agricola apporti un miglioramento strutturale. 2. Ai fini del presente articolo, la nozione di cessazione di attivita' non deve essere interpretata come escludente la possibilita' per il conduttore di conservare un terreno agricolo di superficie limitata per i suoi fabbisogni personali. 3. Ogni Parte Contraente fara' in modo che allorche' un conduttore agricolo cessa parzialmente la sua attivita' per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa determinera', tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze beneficino delle misure menzionate nei paragrafi a), b) e c) del precedente punto I1adattate secondo le esigenze.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
