Ogni Parte Contraente assicurera' ai conduttori agricoli, ai membri delle loro famiglie e, se del caso, ai salariati alle loro dipendenze, una protezione sociale paragonabile a quella di cui fruiscono altri gruppi della popolazione, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 13 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
