Ogni Parte Contraente assicurera' ai conduttori agricoli, ai membri delle loro famiglie e, se del caso, ai salariati alle loro dipendenze, una protezione sociale paragonabile a quella di cui fruiscono altri gruppi della popolazione, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 13 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art3 · fonte su Normattiva