Ogni Parte Contraente adottera' misure appropriate al fine di tenere i conduttori agricoli al corrente degli obiettivi della sua politica agricola, di consultare, all'occorrenza, gli ambienti agricoli su questa politica, e di tenere informati i conduttori agricoli degli sviluppi internazionali in campo agricolo che li interessano.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art6 · fonte su Normattiva