Ogni Parte Contraente adottera' misure appropriate al fine di tenere i conduttori agricoli al corrente degli obiettivi della sua politica agricola, di consultare, all'occorrenza, gli ambienti agricoli su questa politica, e di tenere informati i conduttori agricoli degli sviluppi internazionali in campo agricolo che li interessano.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
