Ai fini della presente Convenzione, il termine "conduttore agricolo" riguarda qualsiasi persona che, in qualita' di lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attivita' a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, restando inteso che essa puo' essere aiutata nei suoi lavori da membri della sua famiglia e/o da salariati.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
