Ai fini della presente Convenzione, il termine "conduttore agricolo" riguarda qualsiasi persona che, in qualita' di lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attivita' a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, restando inteso che essa puo' essere aiutata nei suoi lavori da membri della sua famiglia e/o da salariati.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art2 · fonte su Normattiva