' e assicurazione

  • 1)La Repubblica italiana non dovra' far fronte ad alcuna responsabilita' per azioni od omissioni dell'IILA o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni.
  • 2)L'IILA dovra' stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilita' per danni derivanti dall'utilizzazione della Sede e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari dell'IILA. Ogni azione concernente la responsabilita' dell'IILA per tali danni potra' essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, cosi' come sara' previsto dallo stesso contratto d'assicurazione.
  • 3)I veicoli dell'IILA dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilita' civile verso terzi.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art15 · fonte su Normattiva