delle Controversie Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione di questa Accordo, che non si risolva direttamente per trattativa-fra le parti o per altra via, puo', su richiesta di ciascuna delle parti interessate, essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. Sia il Segretario Generale dell'IILA che il Governo dovranno, ciascuno, designare un arbitro e i due arbitri cosi' designati ne eleggeranno un terzo che assumera' la funzione di presidente del tribunale. Nel caso che l'una o l'altra parte non abbiano designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta. di arbitrato, ciascuna delle parti puo' richiedere la nomina di un arbitro al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La stessa procedura si applichera' nel caso che il terzo arbitro non sia scelto entro trenta giorni dalla designazione o dall'incarico del secondo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese in conformita' con il voto della maggioranza. La procedura arbitrale sara' definita dal tribunale, le cui decisioni, incluse tutte le regole relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e alla ripartizione delle spese dell'arbitrato fra le parti, saranno vincolanti per tutte le parti contendenti. il compenso degli arbitri sara' determinato sulla base di quello dei giudici ad hoc della Corte Internazioale di Giustizia secondo l'articolo 32(4) del suo Statuto.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art16 · fonte su Normattiva