'Istituto e' esonerato dall'obbligo di denunzia della valuta estera che riceve a titolo di liberalita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.
Testo vigente dal 22 luglio 2005
'Istituto e' esonerato dall'obbligo di denunzia della valuta estera che riceve a titolo di liberalita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.
Testo vigente dal 22 luglio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art6 · fonte su Normattiva