Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Art. 1 (Atto di Ginevra)
[1]ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
[2]Articolo 1
[3]Abbreviazioni
[4]Ai fini del presente Atto deve intendersi per:
- i)"Accordo de L'Aia", l'Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d'ora in avanti rinominato "Accordo de L'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali";
- ii)"presente Atto", l'Accordo de L'Aia quale stabilito dal presente Atto;
- iii)"Regolamento", il Regolamento del presente Atto;
- iv)"prescritto", prescritto dal Regolamento;
- v)"Convenzione di Parigi", la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata;
- vi)"registrazione internazionale", la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformita' al presente Atto;
- vii)"domanda internazionale", una domanda di registrazione internazionale;
- viii)"Registro internazionale", la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
- ix)"persona", una persona fisica o una persona giuridica;
- x)"richiedente", la persona a nome della quale e' depositata una domanda internazionale;
- xi)"titolare", la persona a nome della quale una registrazione internazionale e' iscritta nel Registro internazionale;
- xii)"organizzazione intergovernativa", un'organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformita' con l'articolo 27, paragrafo 1, punto ii);
- xiii)"Parte contraente", ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto;
- xiv)"Parte contraente del richiedente", la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtu' del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell'articolo 3; qualora il richiedente, in conformita' all'articolo 3, possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o piu' Parti contraenti, per "Parte contraente del richiedente" si intende quella che, tra le Parti contraenti, e' indicata come tale nella domanda internazionale;
- xv)"territorio di una Parte contraente", laddove la Parte contraente e' uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;
- xvi)"ufficio", l'ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente;
- xvii)"ufficio d'esame", un ufficio che esamina, ex officio, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novita';
- xviii)"designazione", la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale;
- xix)"Parte contraente designata", e "ufficio designato", rispettivamente la Parte contraente e l'ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione;
- xx)"Atto del 1934", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934;
- xxi)"Atto del 1960", l'atto, dell'Accordo de L'Aia, firmato a L'Aia il 28 novembre 1960;
- xxii)"Atto aggiuntivo del 1961", l'atto, aggiuntivo all'Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961;
- xxiii)"Atto complementare del 1967", l'atto, complementare all'Accordo de L'Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato;
- xxiv)"Unione", l'Unione de L'Aia, istituita dall'Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961, dall'Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;
- xxv)"Assemblea", l'assemblea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea;
- xxvi)"Organizzazione", l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale;
- xxvii)"Direttore generale", il Direttore generale dell'Organizzazione; xxviii) "Ufficio internazionale", l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione;
- xxix)"strumento di ratifica", gli strumenti di accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
