Art. 13 (Atto di Ginevra)
[1]Prescrizioni speciali concernenti l'unita' di disegno o modello
[2](1) [Notifica di prescrizioni speciali] Ogni Parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unita' di concetto, unita' di produzione o unita' d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli, o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere rivendicato in una stessa domanda, puo' notificarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tuttavia tale dichiarazione non pregiudica il diritto del richiedente di includere due o piu' disegni o modelli industriali in una domanda internazionale in conformita' all'articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la Parte contraente che ha prodotto la dichiarazione. (2) [Effetto della dichiarazione] Tale dichiarazione consente all'ufficio della Parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale, in conformita' all'articolo 12 paragrafo 1, finche' non si ottemperi alla prescrizione notificata da tale Parte contraente. (3) [Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione] Laddove a seguito di una notifica di rifiuto ai sensi del paragrafo 2 una registrazione internazionale venga suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
