[1]Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

[2](1) [Registrazione internazionale] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della domanda internazionale o, se il richiedente e' invitato a rettificarla ai sensi dell'articolo 8, non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione e' effettuata a prescindere dal differimento della pubblicazione di cui all'articolo 11. (2) [Data della registrazione internazionale] a) Fatto salvo quanto disposto dalla lettera b), la data della registrazione internazionale e' la data di deposito della domanda internazionale.

  • b)Laddove la domanda internazionale, alla data in cui e' ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenti un'irregolarita' riguardante l'articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale e' la data in cui la rettifica di tale irregolarita' e' ricevuta dall'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore. (3) [Pubblicazione] a) La registrazione internazionale e' pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione e' considerata in tutte le Parti contraenti come pubblicita' sufficiente e nessuna altra pubblicita' puo' essere richiesta al titolare.
  • b)L'Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ciascun ufficio designato. (4) [Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segreta ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione. (5) [Copie confidenziali] a) Non appena la registrazione e' stata effettuata l'Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale, nonche' ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale, a ciascun ufficio che gli abbia notificato l'interesse a ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale.
  • b)Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli e' stata inviata una copia dall'Ufficio internazionale e puo' usare tale copia solo al fine di esaminare le registrazioni internazionali e le domande per la protezione di disegni o modelli industriali depositate nella o per la Parte contraente per la quale l'ufficio e' competente. In particolare, esso non puo' divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona esterna all'ufficio che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo ai fini di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto a depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di una procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo, il contenuto della registrazione internazionale puo' essere divulgato, a titolo confidenziale, soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare la riservatezza della divulgazione.

Testo vigente dal 13 ottobre 2023

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141~atto-di-ginevra-art10 · fonte su Normattiva