Art. 19 (Atto di Ginevra)
[1]Ufficio comune a piu' Stati
[2](1) [Notifica relativa a un ufficio comune] Se piu' Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:
- i)che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e
- ii)che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto. (2) [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:
- i)in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
- ii)in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali. (3) [Data a partire dalla quale la notifica e' valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:
- i)in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
- ii)in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
