Art. 28 (Atto di Ginevra)
[1]Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni
[2](1) [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e che hanno una data di validita' conforme all'articolo 27, paragrafo 3. (2) [Entrata in vigore del presente Atto] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle piu' recenti statistiche annuali raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- i)nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali;
- ii)nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo. (3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni] a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente Atto e' da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore.
- b)Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa e' vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
