Art. 32 (Atto di Ginevra)
[1]Denuncia del presente Atto
[2](1) [Notifica] Ogni Parte contraente puo' denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. (2) [Data dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. La denuncia, al momento in cui acquisisce efficacia, non incide in alcun modo sull'applicazione del presente Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la Parte contraente che ha presentato la denuncia.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
