[1]Articolo IV

[2]1. Ciascuna Parte Contraente puo' revocare l'esercizio da parte dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente dei diritti previsti nell'Annesso al presente Accordo nel caso che tale impresa non sia in grado di dimostrare, dietro richiesta, che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa stessa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altra Parte Contraente o in quelle dello stesso Stato. 2. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione dell'impresa aerea e di sospendere o revocare ad una impresa il permesso di esercizio o di imporre nell'autorizzazione concessa quelle condizioni che sono ritenute necessarie in ogni caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di un'impresa designata sono nelle mani dell'altra Parte Contraente o in quelle di suoi cittadini o nel caso di mancata osservanza da parte di un'impresa designata delle leggi e regolamenti o comunque nel caso di mancata osservanza delle condizioni previste nel presente Accordo. Tale determinazione potra' essere adottata solo dopo consultazione tra le Parti Contraenti a meno che la sospensione immediata o l'imposizione di condizioni si rendano necessarie per prevenire ulteriori inosservanze delle leggi e regolamenti.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artiv · fonte su Normattiva