[1]Articolo V

[2]Gli oneri imposti nel territorio di ciascuna Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre facilitazioni relative ai trasporti aerei da parte di aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente non dovranno essere piu' alti di quelli pagati dagli aeromobili di una impresa aerea nazionale impiegata in servizi aerei internazionali similari.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artv · fonte su Normattiva