[1]Articolo IV.

[2]1. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il permesso operativo o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente o di imporre, se lo ritenga necessario, condizioni all'esercizio di tali diritti:

  • a)in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini di detta Parte contraente; o
  • b)nel caso in cui tale impresa non sia in grado di ottemperare alle leggi o regolamenti vigenti nel territorio della Parte contraente che ha accordato i diritti sopra citati; o
  • c)nel caso in cui l'impresa altrimenti manchi di operare in conformita' alle condizioni prescritte nel presente accordo. 2. - A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione di condizioni, menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessaria per impedire l'ulteriore violazione di leggi o regolamenti, tale diritto dovra' essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artiv · fonte su Normattiva