[1]Articolo III.

[2]1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle (proprie) autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente deve, per mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente alla osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire la dimostrazione soddisfacente che e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di norma alla attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare ad esercitare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo IX. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione di esercizio, ovvero di imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nei casi in cui l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nei casi in cui, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artiii · fonte su Normattiva