[1]Articolo XIII

[2]1. Senza pregiudizio dell'art. XIV del presente Accordo, ove una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti dovesse sorgere in ordine all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla attraverso un negoziato diretto. 2. Qualora, nel termine di novanta giorni, le Parti Contraenti non dovessero raggiungere una soluzione attraverso negoziato diretto:

  • a)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente, o
  • b)se non si accordino o, se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescono, entro trenta giorni, a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente puo' demandare la decisione della controversia al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente puo' chiedere a seconda del caso, al tribunale arbitrale o al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di indicare entro trenta giorni dalla richiesta le misure provvisorie che debbono essere prese per salvaguardare i rispettivi diritti delle due Parti Contraenti. 4. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi ad ogni misura provvisoria e decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo. 5. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alle misure provvisorie o alla decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata, di quella Parte Contraente o all'impresa designata in difetto.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artxiii · fonte su Normattiva