Art. 13 — Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversie tra le Parti contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati. 2. Qualora le Parti contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti contraenti, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo che verra' designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sara' designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale puo', su richiesta di una delle Parti contraenti, designare un arbitro o arbitri, a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sara' un cittadino di uno Stato terzo e agira' nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
