[1]Articolo XIV

[2]Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente che intende porre fine al presente Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente inviata al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Qualora detta comunicazione sia inviata, il presente Accordo avra' termine dopo 12 mesi dalla data in cui l'altra Parte Contraente avra', ricevuto tale comunicazione, a meno che la comunicazione di porre termine al presente Accordo venga consensualmente ritirata prima dello scadere del detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artxiv · fonte su Normattiva