1. Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in lingua francese secondo i modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorita' competenti dei due Paesi. 2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani per circolare sul territorio marocchino, stampate dall'Autorita' competente marocchina, sono consegnate dall'Autorita' competente italiana. Ugualmente, le autorizzazioni necessarie ai veicoli marocchini per circolare sul territorio italiano, stampate dall'autorita' competente italiana, sono consegnate dall'Autorita' competente marocchina. 3. Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti si trasmettono le autorizzazioni in bianco nel limite dei contingenti fissati annualmente di comune accordo dalla Commissione Mista.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art8 · fonte su Normattiva