Art. 6 (Accordo) — Lingua e dispensa dalla legalizzazione
Dopo l'Articolo 36 della Convenzione e' inserito l'articolo seguente: Art. 36-bis. La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese. Gli atti e i documenti trasmessi in conformita' alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
