: I films devono essere realizzati con autori, tecnici ed interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o marocchina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione dei film, e cio' in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. Tenuto conto delle esigenze del film, puo' essere consentita, previo accordo tra le Autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art5 · fonte su Normattiva