Art. 1 (Convenzione)
CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco il Governo della Repubblica italiana e Il Governo del Regno del Marocco Affermando che la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, della quale l'Italia e il Marocco sono divenuti Parti rispettivamente il 25 giugno 1969 ed il 23 febbraio 1977, continuera' a disciplinare le relazioni consolari reciproche; Considerando l'articolo 73 paragrafo 2 di tale Convenzione che stabilisce che "nessuna disposizione della presente Convenzione puo' impedire agli Stati di concludere accordi internazionali volti a confermare, completare o ad estendere le sue disposizioni..." Nello spirito del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991, ed in applicazione dell'articolo 11 dello stesso; Desiderosi di precisare e migliorare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei loro cittadini e di completare le disposizioni della Convenzione di Vienna; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Nell'esercizio delle loro funzioni i funzionari consolari possono rivolgersi:
- a)alle autorita' locali competenti della loro circoscrizione consolare;
- b)alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in tale materia.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
