Art. 2 (Convenzione)
funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare: 1 - di procedere alla registrazione e, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei propri cittadini; essi possono chiedere a tal fine la collaborazione delle autorita' competenti di detto Stato; 2 - di pubblicare a mezzo stampa avvisi destinati ai propri cittadini o trasmetter loro ordinanze e documenti vari provenienti da autorita' dello Stato d'invio, qualora tali avvisi, ordinanze o documenti concernano un servizio nazionale; 3 - di rilasciare, rinnovare o modificare:
- a)passaporti o altri titoli di viaggio a cittadini dello Stato d'invio;
- b)visti e documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio; 4 - di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari destinati ai propri cittadini ovvero eseguire in materia civile e commerciale commissioni rogatorie relative ai propri cittadini, secondo modalita' compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza; 5 - a) di tradurre e di legalizzare qualsiasi documento emanato dalle autorita' dello Stato d'invio che debba essere utilizzato presso le autorita' dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano;
- b)di ricevere qualsiasi dichiarazione, di formare qualsiasi atto, di legalizzare e di certificare firme, di vidimare, certificare o tradurre documenti, allorche' tali atti o formalita' siano richiesti dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio; 6 - di ricevere in forma notarile, sempre che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongano:
- a)atti e contratti che i propri cittadini intendono stipulare e concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;
- b)atti e contratti, qualunque sia la nazionalita' delle Parti, che concernono beni situati o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio o che sono destinati a produrre effetti giuridici su tale territorio; 7 - di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti leciti di qualunque natura consegnati loro da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformita' con le leggi ed i regolamenti di detto Stato; 8 - a) di formare, trascrivere e trasmettere gli atti relativi alla nascita, alla cittadinanza, al matrimonio ed al decesso dei cittadini dello Stato d'invio in conformita' con la legislazione di detto Stato, e di rilasciare i relativi estratti;
- b)di celebrare i matrimoni allorche' i due nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;
- c)di trascrivere o di annotare, in virtu' di una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva dalla legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto dinanzi a loro; 9 - nella misura compatibile con la rispettiva legislazione di ciascuno dei due Stati, di provvedere alla tutela o curatela dei propri cittadini incapaci. Le disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
