Art. 13 (Convenzione)
[1]presente Convenzione e' soggetta ad approvazione in conformita' alle disposizioni costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche facenti stato che tali disposizioni sono state osservate da ciascuna delle due Parti. Essa rimarra' in vigore per una durata illimitata. Ciascuna delle due Parti contraenti potra' denunciarla in qualunque momento e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte ne avra' ricevuto notifica. Fatto a Roma il 18 feb. 1994 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e francese, facenti egualmente fede. In caso di divergenza tra i testi italiano ed arabo, prevale il testo francese.
[2]Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno del Marocco Beniamino Andreatta Abdellatif Filali Ministro degli Ministro di Stato Affari Esteri delegato per gli Affari Esteri e per la Cooperazione
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 21 marzo 1996
