Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', fatto salvo il principio della reciprocita', favoriranno le attivita' di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici. Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle piu' ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

Testo vigente dal 26 giugno 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76~accordo-art5 · fonte su Normattiva