Art. 10 (Trattato)
E LINGUE DI COMUNICAZIONE 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni saranno effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Federativa del Brasile dal Ministero della Giustizia, oppure per via diplomatica. 2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni saranno redatte nella lingua della Parte richiedente e accompagnate da traduzione nella lingua della Parte richiesta. 3. In caso di urgenza, per la richiesta di arresto provvisorio e per i relativi documenti potra' essere omessa la traduzione. 4. Gli atti ed i documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato saranno esenti da ogni forma di legalizzazione.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
