Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989
Art. 9 (Trattato)
DEL PERIODO DI DETENZIONE Il periodo di detenzione sofferto dall'estradato nella Parte richiesta ai fini della procedura di estradizione sara' computato nella pena da eseguire nella Parte richiedente.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
