DELLE COMUNICAZIONI 1. Le Parti inviano le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorita' centrali. 2. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' centrale per la Repubblica Italiana e' il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Federativa del Brasile, il "Ministerio da Justica". 3. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art4 · fonte su Normattiva