1. Ai fini del presente Trattato, le richieste ed ogni altra comunicazione sono effettuate, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per il Canada, dal Dipartimento della Giustizia. I due organi comunicano direttamente. La via diplomatica puo' anche essere usata. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono fatte nella lingua della Parte che le effettua e non e' necessaria la traduzione ne' delle comunicazioni ne' di qualsiasi atto allegato. 3. Non e' necessaria l'autenticazione degli atti trasmessi tra le Parti.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art18 · fonte su Normattiva