Art. 18 (Trattato)
1. Ai fini del presente Trattato, le richieste ed ogni altra comunicazione sono effettuate, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per il Canada, dal Dipartimento della Giustizia. I due organi comunicano direttamente. La via diplomatica puo' anche essere usata. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono fatte nella lingua della Parte che le effettua e non e' necessaria la traduzione ne' delle comunicazioni ne' di qualsiasi atto allegato. 3. Non e' necessaria l'autenticazione degli atti trasmessi tra le Parti.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
