Art. 13 (Trattato)
PROVVISORIO 1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione ciascuna Parte puo', su richiesta dell'altra Parte, disporre l'arresto provvisorio della persona o applicare nei suoi confronti altre misure coercitive. 2. Nella richiesta di arresto provvisorio la Parte richiedente deve dichiarare che nei confronti della persona e' stato emesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e che intende presentare domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, la indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena ancora da scontare, nonche' gli elementi necessari per l'identificazione della persona cosi' come gli indizi esistenti sulla sua localizzazione. La richiesta di arresto provvisorio potra' essere inoltrata alla Parte richiesta anche per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. La Parte richiesta informera' immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 11 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data della comunicazione prevista dal paragrafo 3. l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cesseranno di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedira' un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, ne' l'estradizione, se la domanda di estradizione perverra' dopo la scadenza del termine suddetto.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
