Art. 12 (Trattato)
DI INFORMAZIONI Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere di decidere sulla domanda di estradizione, la Parte richiesta domandera' un supplemento di informazioni, fissando un termine a questo fine. Su domanda motivata, il termine potra' essere prorogato.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
