E CONSEGNA DELLA PERSONA 1. La Parte richiesta fara' conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rigetto, anche parziale, dovra' essere motivato. 2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informera' la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni della liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, potra' essere prorogato di altri 20 giorni. 4. La decisione di concessione dell'estradizione perdera' efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo sara' posto in liberta' e la Parte richiesta potra' rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art14 · fonte su Normattiva