Art. 21 (Trattato)
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
