1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art21 · fonte su Normattiva