Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989
Art. 8 (Trattato)
DI DIFESA Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
