Art. 7 (Trattato)
DELL'ESTRADIZIONE 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena, ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che:
- a)la Parte richiesta vi acconsenta; o
- b)la persona estradata, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 2. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo 1 lettera a), la Parte verso la quale la persona e' stata estradata dovra' presentare domanda allegando la documentazione di cui all'articolo 11. Tale domanda dovra' essere altresi accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorita' giudiziaria di detta Parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione. 3. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione e' stata concessa e' modificata nel corso del procedimento, la persona puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale solo se per il fatto diversamente qualificato e' consentita l'estradizione. 4. La persona estradata non puo' essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta vi acconsenta o ricorrano le circostanze previste nel paragrafo 1, lettera b). 5. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo precedente, la Parte verso la quale la persona e' stata estradata dovra' farne richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo e i relativi documenti. Tale richiesta dovra' essere altresi' accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorita' giudiziaria di detta Parte in ordine alla consegna allo Stato terzo.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
