delle persone citate 1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua liberta' personale per fatti commessi prima dell'arrivo sul territorio della Parte richiedente. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorita' competente che la sua presenza non e' piu' necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 3. La disposizione del paragrafo 1, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilita' di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento e' previsto dalla legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art10 · fonte su Normattiva