Art. 11 (Convenzione)
di sentenze e di informazioni relative al casellario giudiziario 1. Quando la domanda concerne la trasmissione di copia di una sentenza penale, la Parte richiesta fornisce anche le indicazioni sul relativo procedimento che siano state domandate dalla Parte richiedente. 2. Ciascuna Parte trasmette gli estratti del casellario giudiziario richiesti dall'altra Parte e concernenti le persone contro le quali e' in corso un procedimento penale.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
