Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989
Art. 9 (Convenzione)
di persone detenute 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente come testimone, e' trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte se:
- a)acconsente al trasferimento;
- b)la sua detenzione non e' suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
- c)la Parte richiedente si impegna a ritrasferirla non appena sono venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.
- 2)Il trasferimento di cui al paragrafo 1 puo' essere rifiutato se vi ostano gravi ragioni.
- 3)La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che venga messa in liberta'.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
